Ultime novità : Con poco clamore, in concomitanza con la pausa estiva, tante ed incisive le novità introdotte con la Legge di conversione nr. 122 del 30/07/2010 del DDL 78/2010 (G.U 176 2010 supp. ord. 174)
Un decreto multi intervento, intitolato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ma che al suo interno (all’art. 12 e ss.) cela modifiche strutturali in merito a meccanismi e requisiti per il conseguimento della futura pensione.
Ecco le principali modifiche:
1. Elevazione dell’età per la concessione della pensione di vecchiaia alle donne della Pubblica Amministrazione; Dal 01/01/2012 l’età passa da 61 a 65 anni con scatto immediato (per il biennio 2010-2011 l’età richiesta è pari a 61 anni). Nel 2008 la Corte di Giustizia Europea aveva intimato di innalzare nella Pubblica Amministrazione l’età pensionabile delle donne equiparandola a quella degli uomini. In prima applicazione, l’equiparazione era prevista con scatti graduali, entro il 2018. La Commissione Europea aveva successivamente richiesto di accelerare i tempi e pertanto dal primo gradino di 61 anni si passerà immediatamente a quello dei 65. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’INPDAP, l’istituto pensionistico della pubblica amministrazione. Per l’INPS l’età minima di vecchiaia delle donne rimane di 5 anni inferiore a quella degli uomini.
2. Modifica delle finestre di accesso alla pensione; Per “finestra di accesso” si intende il lasso di tempo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento e l’effettivo pagamento della prima mensilità. In sintesi, a partire dal 2011, il sistema subisce una drastica semplificazione uniformandosi per tutte le tipologie pensionistiche. Nello specifico, la revisione delle decorrenze di pensionamento prevede che, per i lavoratori dipendenti, il diritto alla decorrenza del trattamento si attivi dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre per gli autonomi o parasubordinati, si attivi dopo 18 mesi, con un meccanismo più equo e omogeneo per tutti i lavoratori.
3. Revisione triennale dell’età minima per l’accesso alla pensione. La revisione triennale dell’età minima verrà operata in funzione dell’incremento della speranza di vita intervenuto nel triennio antecedente. La prima scadenza di detta elevazione è nel gennaio 2015, la seconda nel 2019 ed a seguire ogni triennio successivo. L’ISTAT, con 18 mesi di anticipo dovrà comunicare l’effettiva elevazione della speranza di vita registrata. In prima approssimazione, sulla base del modello revisionale demografico ISTAT, scenario centrale, l’incremento atteso è di 3 mesi per il 2015, di 4 mesi per le scadenze successive fino al 2031, per riscendere a tre mesi fino al 2049.
Complessivamente, sul lungo periodo ci si attende una elevazione dei tre anni e mezzo dell’età di pensione. Ciò in pratica significa che i pensionati del 2049 potranno andare in pensione di vecchiaia con 68 anni e 6 mesi di età e con più 5 anni di contribuzione accreditata (aspettando ovviamente ulteriori 12 mesi se dipendenti per l’apertura della finestra scorrevole, in costanza di normativa). Analogamente il requisito di pensione di anzianità di 35 anni di contribuzione + 62 anni di età, verrà elevato dal 2015 a 35 anni di contribuzione + 62 anni e 3 mesi; oppure il requisito di 36 anni di contribuzione + 61 anni di età, verrà elevato dal 2015 a 36 anni di contribuzione + 61 anni e 3 mesi di età; e via dicendo per le scadenze successive triennali.
Alessandro Pazzaglia
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