L’ANGOLO LEGALE Emergenza Covid 19, inadempimento obbligazioni

L’art. 91 del decreto CuraItalia (DL 18/2020), stabilisce come “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Ebbene, la generalissima regola dell’art. 1218 c.c. prevede che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Ebbene, tra le diverse ipotesi di impossibilità rilevanti ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore rileva l’ordine o il provvedimento dell’autorità amministrativa che renda, appunto, impossibile la prestazione e questo è il caso delle misure di contenimento emanate dal Governo.

Da ciò si evince che, se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente all’emanazione delle misure di contenimento, eventuali impossibilità di adempiere potrebbero ricadere nella previsione dell’articolo 1256 c.c., liberando il debitore da ogni responsabilità.
L’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni può assumere diversi caratteri: essa può essere
a) temporanea: il contratto “sopravvive”, e ciò determina la possibilità che l’obbligazione possa essere eseguita “non appena possibile”, con la conseguenza che la parte impossibilitata temporaneamente ad adempiere non è responsabile del ritardo nell’adempimento, né si produrranno a suo carico gli effetti del ritardo.
b) parziale: in tale caso, la parte che subisce l’inadempimento parziale avrà diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e potrà anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale. A queste condizioni, l’altra si libererà eseguendo la prestazione per la porzione rimasta possibile.

Impossibilità del creditore di utilizzare la prestazione: in tali casi si può prospettare una risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta: in tale caso, la prestazione non diviene in assoluto impossibile, ma svolgerla richiederebbe uno sforzo eccessivo a causa di un evento straordinario ed imprevedibile. In tali casi, il debitore potrà chiedere la risoluzione del contratto, salvo tale onerosità rientri nella normale alea contrattuale.
Esempio: due parti concludono un contratto di fornitura tramite trasporto marittimo tra Asia ed Europa, ma a causa dell’emergenza Covid-19 il container non può essere imbarcato ed il cliente europeo subisce un fermo linea produttivo. La prestazione potrebbe eseguirsi attraverso la via aerea ma ciò richiederebbe oneri, appunto, eccessivi e sproporzionati.

La risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti:
– da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
– eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. Il requisito di straordinarietà ha carattere obiettivo, deve cioè trattarsi di evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione; l’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente

Istruzioni pratiche
Se la prestazione sia divenuta materialmente o giuridicamente impossibile, la parte colpita dovrà:
– comunicare alla controparte la sopravvenuta impossibilità temporanea di adempiere e la conseguente sospensione della prestazione “fino a quando sarà possibile”;
– comunicare la risoluzione del contratto, nel caso in cui l’impossibilità sia definitiva.
Se la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, la parte colpita dovrà:
– comunicare l’eccessiva onerosità sopravvenuta;
– (se interessata alla prosecuzione del contratto) chiedere di modificarne le condizioni.

Dott.ssa Carolina Mariuzzo ​​​Dott.ssa Anna Isola Praticanti Avvocati del Foro di Pordenone
Studio Nordestavvocati




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