Variazione orario di lavoro: cos’è e come inviare comunicazione

Quando si lavora in un qualsiasi contesto, le variazioni dell’orario di lavoro sono un qualcosa che deve sottostare a precise regole: una disciplina che, nel corso degli anni, ha subìto diverse modifiche e che oggi trova la fonte primaria nel Decreto Legislativo 66/2003 in materia proprio di orario di lavoro.

All’interno di questa normativa si va a legiferare con riferimento a quantità e qualità del lavoro, elementi in grado di stabilire il livello di retribuzione di un singolo dipendente. Ma oltre a tale questione ce ne è un’altra che è riferita alla variazione dell’orario di lavoro: come ci si deve comportare per apportare modifiche?

Le variazioni dell’orario di lavoro sono legate a necessità di carattere pratico ed organizzativo: si può trattare di aumento o diminuzione della quantità da parte del datore di lavoro, fattore che deve comunque sempre essere concordato a monte con il lavoratore stesso il quale deve fornire preciso assenso alle modifiche. Tale comunicazione deve avvenire con invio di lettera di variazione orario di lavoro: vediamo cosa deve contenere ed in che modo dovrebbe essere impostata.

Come impostare una lettera di variazione orario di lavoro

A monte ci deve sempre stare, come detto sopra, una concertazione tra lavoratore e datore di lavoro, quindi una comunanza di intenti sulla variazione. Una volta trovato l’accordo si procede poi con redazione della lettera di variazione. Che deve contenere una premessa, relativa proprio all’oggetto in questione; e, quindi, elenco dei sette giorni lavorativi con indicato espressamente, per ciascuno, la nuova distribuzione dell’orario.

L’onere di inviare questa lettera di variazione orario di lavoro, ovviamente con margine di anticipo, fa capo al datore; all’interno di questa egli andrà a comunicare la variazione con decisione di aumento o riduzione delle ore lavorative. È poi in capo al dipendete scegliere se accettare o meno tale modifica.

Cosa dice la legge in materia

Cosa dice la legge al riguardo? Qual è la libertà di manovra del datore? Quest’ultimo può richiedere modifica, aumento o diminuzione, solo se ciò è previsto dal CCNL di riferimento; dipende quindi dal settore lavorativo di cui si sta parlando. Il tutto sempre nel rispetto dei limiti normativi per svolgimento prestazioni supplementari.

Viceversa se il CCNL di riferimento non prevede questa possibilità, il datore può comunque richiedere al lavoratore prestazioni aggiuntive solo nel caso in cui queste non siano superiori al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate in precedenza.
Importante ricordare sempre che il datore di lavoro non può, in alcun caso, procedere a modifica unilaterale degli orari di lavoro, ma deve sempre avere assenso del lavoratore oltre ad una esigenza legata a motivi tecnici, organizzativi e produttivi.




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